Modifiche normative sullo smaltimento dei rifiuti a brescia attuate nel 2020.

Innanzitutto la tariffa del tributo provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento e il controllo di scarichi ed emissioni è stata fissata al 5% con decreto del Presidente n. 291 del 26/11/2019.
Il Decreto Legge 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, ha ripristinato i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti prima dell’emergenza sanitaria.
A seguito dell’abrogazione della norma vengono ripristinati i limiti previsti dall’art.183 del D. Lgs 152/2006 in base al quale i rifiuti devono essere raccolti e avviati al recupero o allo smaltimento.
Tali limiti sono temporali (ogni 3 mesi) oppure quantitativi (30 metri cubi di rifiuti di cui solo 10 metri cubi possono essere pericolosi).
Il deposito temporaneo non può superare la durata di un anno.
La Regione Lombardia fa eccezione alla regola: rimangono in vigore le disposizioni introdotte dall’ordinanza n. 520/2020 fino a 30 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, cioè fino al 31/8/2020.
Tali disposizioni prevedono che il deposito temporaneo dei rifiuti può durare sei mesi senza limiti quantitativi o non superare il quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui 20 metri cubi possono essere pericolosi.
Anche in questo caso l’ordinanza prevede che il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi.
E’ da notare che il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti non ha subito modifiche di legge ed è regolamentato dall’art. 23 del D.P.R. 120/2017, che prevede il recupero o lo smaltimento ogni 3 mesi o quando si raggiunga un quantitativo non superiore a 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi possono essere di rifiuti pericolosi.
Il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno.

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